Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione).
1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento».