Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato né assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti.