Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione.»