Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».