Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati».