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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.15. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/01/2015  [ apri ]
3.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati».