Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.».