Al comma 2, capoverso Art. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Nell'ambito della ripartizione regionale di cui ai commi precedenti, i sindaci dei comuni di ciascuna regione o provincia autonoma, riuniti in assemblea, eleggono un senatore per ciascun territorio di riferimento.».