Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, con voto limitato tra i propri componenti.».