Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso Art. 67 con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».