Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
I Presidenti di ciascuna regione e provincia autonoma sono, di diritto, senatori della Repubblica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:
dopo le parole: inferiore a due aggiungere le seguenti:, nel cui novero sono ricompresi i presidenti delle regioni;
aggiungere, in fine, le parole:, tra i quali sono ricompresi i presidenti delle province autonome.