Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione.».