Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».