Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.».