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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 261

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/10/2016  [ apri ]
5.01.
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.