Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione, monitoraggio e relazioni con il Parlamento).
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali, promuove nel territorio nazionale campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa in danno di minori, anziani, disabili fisici o psichici e, comunque, di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti misure atte al monitoraggio costante degli episodi di violenza verbale, fisica o psicologica commessi all'interno delle strutture educative scolastiche, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole e servizi per l'infanzia, anche attraverso l'uso di test psicopedagogici da effettuarsi con cadenza semestrale.
3. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.