Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Ai familiari dell'utente delle strutture pubbliche di cui all'articolo 1, è assicurato il diritto di accedere liberamente nelle strutture medesime, al fine di visitare il proprio congiunto. A tal fine, gli organi preposti all'organizzazione delle strutture adottano apposito regolamento finalizzato a rimuovere ogni ostacolo che rischi di compromettere una gestione trasparente del servizio prestato.