Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Nei casi in cui la videoregistrazione sia installata o attivata in ambienti di degenza nei quali gli ospiti non autosufficienti delle strutture di cui all'articolo 1 possano essere sottoposti all'igiene personale o ad altre pratiche di assistenza la cui diffusione possa essere lesiva della dignità del soggetto, l'installazione o la videoregistrazione dovrà essere previamente autorizzata dagli interessati, o dai loro tutori se minorenni o incapaci, fatto salvo il caso in cui esse siano disposte per ordine dell'autorità giudiziaria.