Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
2-bis. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale.