Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Whistlerblowing).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove lo sviluppo e la realizzazione di specifiche forme di autocontrollo da parte di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali, pubblici e privati, con particolare riferimento all'adozione di meccanismi di segnalazione interna e procedure analoghe al modello del whistlerblowing, che consentano, anche in anonimato, ai lavoratori delle strutture interessate, di denunciare gli episodi di violenza o di maltrattamenti ivi compiuti non solo nei riguardi degli organi dirigenti la struttura, dell'amministrazione comunale, ma anche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Allo stesso fine di cui al comma precedente, gli enti locali predispongono specifici uffici territoriali o sportelli del cittadino, anche in forma digitale con portali web dedicati, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.