Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Ispezioni ministeriali).
1. Il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, di concerto con il Ministro della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione predispone piani d'ispezioni ministeriali presso le strutture di cui all'articolo 1, svolgendole in maniera programmata o straordinaria (cosiddetto «a sorpresa»), disposte su scala nazionale e secondo l'incidenza territoriale dei soggetti fragili interessati (minori, anziani e persone con disabilità) in relazione alla popolazione e al numero di strutture pubbliche o private (asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali) presenti sul territorio di riferimento, in coordinamento con le regioni, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.
Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 3 e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.