Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità).
1. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità e della risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993, è istituita una Autorità indipendente, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili.
2. Il suddetto organismo è dotato di una propria struttura definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'autorità accoglie le richieste di supporto in caso di episodi di violenza, le verifica e elabora proposte al fine di tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, implementando la normativa in materia, e vigila sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.