Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori impiegati presso le strutture di cui all'articolo 1, volte in particolare alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psico-fisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.