Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei principi e dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo è tenuto a rivedere di intesa con le Regioni i corsi di formazione iniziale degli operatori socio sanitari O.S.S. e degli operatori sanitari associati O.S.A..