Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.