Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Linee Guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie).
Al fine di favorire la prevenzione dei reati di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa con le Regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emana apposite linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e in quelle socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.».