stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.50. in Assemblea riferita al C. 261-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/10/2016  [ apri ]
6.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Istituzione di un Fondo sperimentale).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture comunali, statali e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.