Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 600-septies.2 del codice penale).
1. All'articolo 600-septies.2 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti commessi in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle medesime strutture. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti commessi in danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità comporta l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle medesime strutture».