Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) previsione del riconoscimento, ai fini dell'anticipazione dei limiti dell'età pensionabile, della qualifica di «lavoro usurante» per le categorie degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in considerazione del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità.