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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.202. in Assemblea riferita al C. 261-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/10/2016  [ apri ]
2.202.
approvato

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo,

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento