Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, limitatamente agli interventi negli asili e nelle scuole dell'infanzia, le strutture comunali e statali possono ricorrere a risorse a valere sulle disponibilità del Programma operativo nazionale 2014-2020 «Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento», nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di accesso al bando per l'aggiudicazione delle risorse di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di richiesta da parte delle strutture interessate.