Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. L'accesso alla visione delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito anche ai familiari e alle organizzazioni sindacali, a seguito di richiesta scritta, con indicazione della data della registrazione di cui si chiede la visione, inviata al responsabile della registrazione dei sistemi della struttura interessata il quale entro 24 ore fornisce l'autorizzazione ovvero la nega motivatamente per iscritto.