Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale).
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ovvero in danno di persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale;».