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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6-bis.0200. in Assemblea riferita al C. 2496-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2014  [ apri ]
6-bis.0200.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 6-ter. – (Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri). – 1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata «Commissione».
  La Commissione accerta:
   a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;
   b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alla entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;
   c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;
   d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;
   e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

  La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
  5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
  6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
  7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.
  8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
  9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.