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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.08. in II Commissione in sede referente riferita al C. 245

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – (Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità). – 1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993, qualora il Giudice ritenga di dover irrogare una pena detentiva inferiore o uguale ad un anno, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, questa può essere sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di attività lavorativa non retribuita per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al terzo comma dell'articolo 3 della l. 654/1975; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, quali quelle operanti nei confronti dei disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri extra-comunitari o in favore delle associazioni delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro non retribuito per le finalità di protezione civile, di tutele del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.
  2. L'attività non retribuita in favore della collettività deve essere determinata dal Giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
  3. In deroga a quanto previsto dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
  4. In caso di violazione degli obblighi annessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione può disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita.
  5. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».