Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).
1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale».