Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti articoli:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione).
La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona.
Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed Universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Miur l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di genere ed il bullismo nelle scuole.
L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza».
Art. 4-ter.
(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).
1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».