Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Norme in materia di reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.