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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 245

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

  1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 599-bis. – (Circostanza aggravante). – La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione dell'orientamento sessuale della persona offesa. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

  2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 615-sexies. – (Disposizione comune). – La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione dell'orientamento sessuale della persona offesa. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».