Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della legge penale si intende per:
a) «identità sessuale» l'insieme degli aspetti biologici e psicologici che caratterizzano la sessualità maschile o femminile del soggetto;
b) «orientamento sessuale» l'attrazione sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.