Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1. All'articolo 61, comma 1, del Codice Penale è aggiunto il seguente numero:
11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione per i motivi di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 4.