Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti ai fattori discriminanti previsti dall'articolo 10 del Trattato di Lisbona».