Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità della legge).
Scopo della presente legge è quello di aggiungere ai reati per discriminazione o incitamento all'odio e alla violenza, previsti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 e dal decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n 205, anche le circostanze in cui il reato di discriminazione si verifichi per motivi che hanno a che fare con il sesso biologico o l'orientamento sessuale della vittima, qualunque sia la tipologia.