L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
Conseguentemente, è soppresso l'articolo 2, 3 e 4.