Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora ricorra la circostanza di cui al numero 11-quinquies), la pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.»