Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.