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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 245-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2013  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

  2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
  3. All'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, il comma 2 è abrogato.