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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.8. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
5.8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione, nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.
  6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 6-bis, di contratti conformi al contratto tipo.