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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
5.3.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro, all'anno si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma 6-quater.
  6-quater. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
   1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
   2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
   3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: ad esclusione del comma 6 con le seguenti: ad esclusione dei commi 6 e 6-bis.