stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.106. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
5.106.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 13 con il seguente:

  «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le fondazioni di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma è estesa, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato; analogamente, al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, è esteso, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente disposizione che risulti ancora eccedente è inserito dalla Fondazione in un elenco di ”disponibilità” e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, può essere comandato pro tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura può essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.»