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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.102. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2014  [ apri ]
5.102.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, corredati di tutti gli atti indicati dal comma 2 del citato articolo, e in particolare del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis) della medesima disposizione, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.